Art. 9.
(Società di diritto speciale).

      1. Sono fatte salve le disposizioni che disciplinano tipi di società nei quali è prevista la presenza di professionisti iscritti agli albi negli organi sociali nonché le disposizioni che disciplinano società che si avvalgono di questi ultimi per l'espletamento delle relative attività. Nell'esercizio della delega prevista dall'articolo 37, il Governo provvede a riformare tali disposizioni esclusivamente al fine di assicurare, nel rispetto del modello organizzativo, il necessario coordinamento con le norme della presente legge.

      2. Le riserve stabilite dalla normativa vigente a favore di società tra professionisti

 

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disciplinate da leggi speciali si applicano altresì a favore delle società di cui al presente capo.